Diritti di Proprietà delle Attività di Ricerca Industriale
Estratto dal contratto tipo che Italsigma sottoscrive con le Imprese relativamente ai diritti di proprietà dei risultati della ricerca:
Art. 9 Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati
9.1 Proprietà dei risultati – Titolarità dell’Impresa
I risultati ottenuti nell’ambito delle finalità e delle applicazioni specificate nei documenti contrattuali saranno di proprietà dell’Impresa, la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione. Sui risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa l’Impresa ha la facoltà di decidere se procedere a depositare a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all’estero sopportandone le relative spese. In tal caso l’Ente di ricerca sarà tenuto nei confronti dell’Impresa a fornire alla stessa tutta la documentazione tecnico-scientifica necessaria per il deposito delle suddette domande.
9.2 Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
L’Impresa potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dalle attività oggetto del presente contratto. L’inventore e l’Ente di ricerca potranno liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati; non potranno farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Impresa, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
Art. 10 Diritti di accesso alle conoscenze
10.1 Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
* al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente contratto;
* al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
10.2 Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività, ad eccezione di quelle contenute nell’apposita lista eventualmente inserita nell’Allegato tecnico. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.
10.3 Se l’Ente di ricerca si trovasse nell’impossibilità di fornire tutta o in parte la documentazione citata, ciò dovrà essere scritto come nota nell’apposita lista inserita nell’Allegato tecnico, aggiungendo le ragioni che sostengono il rifiuto.